Ente Bilaterale Ebisep F.A.Q.

  • Il contributo all'Ebisep è obbligatorio?

    Il contributo EBISEP è obbligatorio. Chiunque si avvalga dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i quali è previsto il versamento all'EBISEP è tenuto a corrispondere i contributi per il funzionamento degli strumenti contrattuali. Le prestazioni erogate da EBISEP rappresentano un diritto soggettivo, di origine contrattuale, dei lavoratori e pertanto l’azienda che omette il versamento della contribuzione al Fondo è altresì responsabile verso i lavoratori non iscritti della perdita delle eventuali prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
  • L'art. 3 comma 2 afferma che Chiunque si avvalga del presente contratto è tenuto a corrispondere un contributo, salvo diversa, concorde ed esplicita manifestazione di volontà contraria. Cosa si intende per concorde ed esplicita manifestazione di volontà?

    Per concorde ed esplicita manifestazione di volontà contraria si intende l'intenzione di escludere il versamento dei contributi all'EBISEP, manifestata concordemente dalle organizzazioni sindacali firmatarie il contratto collettivo nazionale dei lavoro.
  • Un dipendente può rifiutare la trattenuta a suo carico del contributo all'ente bilaterale?

    Il dipendente non può contestare la trattenuta in busta paga della quota a suo carico del contributo EBISEP in quanto tale contributo è obbligatorio.
  • A quanto ammonta il conributo Ebisep?

    I datori di lavoro sono tenuti a versare un contributo nella misura dell' 1,25% delle retribuzioni dei dipendenti calcolato e ripartito come segue: - lo 0,25 %, a carico di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, calcolato sulla retribuzione lorda mensile (per 14 mensilità); - l'1,00 %, a carico dei datori di lavoro, calcolato sulla retribuzione lorda mensile (per 14 mensilità) di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti; La retribuzione mensile lorda per 14 mensilità è intesa come IMPONIBILE PREVIDENZIALE MENSILE; in pratica è lo stesso imponibile sul quale vengono calcolati i contributi INPS.
  • Da quale mese decorre l'obbligo della contribuzione?

    L’obbligo di contribuzione decorre dal mese di applicazione del C.C.N.L che prevede il versamento all'EBISEP. Ad esempio, per coloro che nel mese di novembre 2014 hanno adottato il C.C.N.L Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera SNA sottoscritto in data 10/11/2014 il versamento deve essere effettuato a decorrere dal mese di novembre 2014. I datori di lavoro che hanno applicato in ritardo il C.C.N.L SNA dovranno provvedere a regolarizzare la posizione contributiva versando i contributi arretrati a decorrere dal mese di novembre 2014.
  • Che cos' è il contributo una tantum di assistenza di 16 euro?

    ASSISTENZA CONTRATTUALE (art. 3): Il CCNL specifica che “per ogni dipendente in forza al momento della prima applicazione del CCNL” deve essere versato un contributo di assistenza contrattuale all’Ebisep di € 16,00 con bonifico. Conseguentemente le Agenzie che avessero già versato tale contributo in occasione della sottoscrizione del CCNL del 10/11/2014, non sono tenute a versarlo se non per i lavoratori dipendenti assunti successivamente. Detto contributo cioè si versa esclusivamente una-tantum per ciascun Dipendente, per il quale il contributo non sia già stato versato in occasione della prima applicazione del CCNL Sna/Confsal.   Coordinate bancarie dal 01/12/2022: Banca Popolare di Sondrio -  IBAN IT 82 U 05696 01800 000004290X78.   Causale del bonifico: quota di assistenza contrattuale una tantum Ragione sociale agenzia -P.IVA- Nome Cognome Dipendente per il quale si versa
  • Per quali tipologie di lavoratori deve essere versato il contributo Ebisep?

    La contribuzione è prevista per tutti i lavoratori a tempo indeterminato compresi gli apprendisti e per i lavoratori assunti a tempo determinato.
  • Il contributo Ebisep deve essere versato anche per i lavoratori part-time?

    Il contributo EBISEP è dovuto anche per i lavoratori part-time.
  • Il contributo all'Ebisep e' soggetto al contributo di solidarietà INPS 10%?

    Il contributo EBISEP a carico azienda è soggetto al contributo di solidarietà INPS 10%. L'INPS, infatti, prevede il versamento di un contributo di solidarietà sulle somme che le aziende versano agli enti bilaterali. La quota versata dal lavoratore non è soggetta al contributo di solidarietà INPS e non concorre a formare l'imponibile previdenziale e fiscale del lavoratore; tale quota, tuttavia, non riduce l'imponibile fiscale.
  • Quali sono le procedure per effettuare il versamento del contributo?

    Il contributo EBISEP deve essere versato utilizzando il modulo di pagamento unificato F24. La riga relativa a EBISEP deve essere indicata nella “SEZIONE INPS” del modello F24: - nel campo “CODICE SEDE”, si inserirà il codice della sede INPS competente; - nel campo “MATRICOLA INPS/CODICE INPS/FILIALE AZIENDA”, sarà inserita la matricola INPS dell’azienda; - nel campo “CAUSALE CONTRIBUTO” dovrà essere esposta la causale “EB04”; - nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “DA MM/AAAA”, si inserirà il mese e l’anno di competenza del contributo, nel formato MM/AAAA. La colonna “A MM/AAAA” non deve essere valorizzata. Il versamento è di tipo mensile posticipato, con scadenza al giorno 16 del mese successivo a quello per il quale si sta versando il contributo.
  • Quali aziende sono tenute al versamento del contributo?

    La contribuzione all'EBISEP è prevista se l’azienda applica uno dei seguenti Contratti Nazionali di Lavoro: - C.C.N.L. per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera sottoscritto dal SNA e dalle oo.ss. FESICA CONFSAL, CONFSAL FISALS in data 10/11/2014.
  • In caso di trapassi di agenzia ai sensi dell'art. 66 ccnl SNA del 10/11/2014 l'agenzia cessionaria e' tenuta a versare il contributo una tantum di assistenza contrattuale?

    Se l'azienda cedente ha versato a suo tempo il contributo di adesione contrattuale l'azienda cessionaria non è tenuta ad effettuare il versamento del contributo di adesione contrattuale
  • 1